Considerato che sul territorio comunale, nei giorni scorsi sono stati accertati dei casi di positività da virus Covid-19 legati principalmente a fattori familiari; che il trend di contagio, stando alle ultime segnalazioni del Servizio SIESP della Asl di Teramo, risulta in crescita ed evidenzia una diffusione del virus sul territorio; si rende necessario adottare misure preventive, anche ulteriori rispetto a quelle nazionali e regionali, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus.
Pertanto il Sindaco ordina l’attuazione delle seguenti misure restrittive nel territorio del Comune di Rocca Santa Maria:
- obbligo mascherine anche all’aperto h24, non solo in tutti i luoghi chiusi e dove non si può rispettare la distanza interpersonale - come previsto dal DPCM 14 luglio 2020 - ma anche in aree pubbliche o di uso pubblico all’aperto: strade e piazze ubicate sul territorio comunale;
- accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all’interno dell’esercizio limitata al tempo strettamente necessario all’acquisto/consumazione del bene;
- divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;
- chiusura anticipata alle ore 22:00 degli esercizi ed attività commerciali (negozi, alimentari, bar, etc) con obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;
- chiusura alle ore 23:00 dei ristoranti ed attività di ristorazione in genere con obbligo di tenuta del registro accesso e presenza dei clienti;
- divieto di qualunque gioco con carte da gioco nei bar, circoli privati o esercizi pubblici;
- divieto di stazionare nelle aree limitrofe degli esercizi pubblici, sulle aree pubbliche o di uso pubblico consumando bevande, dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- divieto di pratica degli sport da contatto;
- L’erogazione dei servizi pubblici di “sportello” degli uffici comunali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 SOLO PER MOTIVI IMPROCASTINABILI ED URGENTI ED ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al n. 086163122 o via mail roccasm@roccasm.it
L’applicazione delle misure restrittive di cui al precedente punto 1 decorre a far data dalla presente ordinanza e per il termine di giorni 15.
Le presenti misure restrittive durante il periodo di validità potranno essere modificate, sospese o procrastinate a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio.