Si pubblica in allegato l'Ordinanza Sindacale n.14 del 01/10/2020 che Ordina:
1. l'attuazione delle seguenti misure restrittive nel territorio del Comune di Rocca Santa Maria:
obbligo mascherine anche all'aperto h24, non solo in tutti i luoghi chiusi e dove non si può rispettare la distanza interpersonale - come previsto dal DPCM 14 luglio 2020 - ma anche in aree pubbliche o di uso pubblico all'aperto: strade e piazze ubicate sul territorio comunale;
accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all'interno dell'esercizio limitata al tempo strettamente necessario all'acquisto/consumazione del bene;
divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;
chiusura anticipata alle ore 22:00 degli esercizi ed attività commerciali (negozi, alimentari, bar, etc) con obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;
chiusura alle ore 23:00 dei ristoranti ed attività di ristorazione in genere con obbligo di tenuta del registro accesso e presenza dei clienti ;
divieto di qualunque gioco con carte da gioco nei bar, circoli privati o esercizi pubblici;
divieto di stazionare nelle aree limitrofe degli esercizi pubblici, sulle aree pubbliche o di uso pubblico consumando bevande, dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
divieto di pratica degli sport da contatto, intendendosi per tali attività unicamente quelle non agonistiche esercitate liberamente da parte di cittadini (es. le classiche partite di calcetto, pallavolo, basket, ecc.) ;
L'erogazione dei servizi pubblici di "sportello" degli uffici comunali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 SOLO PER MOTIVI IMPROCASTINABILI ED URGENTI ED ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al n. 086163122 o via mail roccasm@roccasm.it ;
2. Confermare l'applicazione delle misure restrittive di cui al precedente punto 1 per giorni 15 consecutivi a far data dal 26-09-2020 (data di emissione della precedente ordinanza 12/2020);
3. consentire sul territorio comunale l'esercizio di attività sportive "da contatto" SOLTANTO ED ESCLUSIVAMENTE alle Associazioni o Società Sportive affiliate ad organismi nazionali (es. CONI, FIGC, ecc.) che — nello svolgimento -rispettano rigorosamente i protocolli di settore adottati;
4. le misure restrittive di cui alla presente ordinanza, durante il periodo di validità potranno essere modificate, sospese o procrastinate a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio;
5. l'Autorità Sanitaria Locale ASL di Teramo è chiamata ad implementare l'attività di monitoraggio e controllo sul territorio;
6. La violazione della presente ordinanza, quando non integri fattispecie di maggiore gravità, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. N.267/2000 e s.m.i.;
7. Tutti i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento;