COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA –
Provincia di Teramo
ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
da parte dei non residenti
nella regione abruzzo
L.R. ABRUZZO 8 novembre 2006, n. 34, art. 8 e s.m.i.
1)
L’Articolo 8 della L.R. 8.11.2006, cosi’ come sostituito dall’art.
6 della L.R. n. 9 del 03-03-2010 prevede che, per la
raccolta dei funghi spontanei nella regione abruzzo da parte di residenti in
altre regioni, gli interessati necessitano di appositi permessi temporanei
rilasciati dal comune interessato alla raccolta, previo versamento di una quota
determinata in base al periodo autorizzato e salvo possesso di tesserino di
autorizzazione valido per la raccolta rilasciato dalla propria regione di
appartenenza. “In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai
permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validita’ del permesso ed il comune del territorio
interessato alla raccolta” (comma 3, art. 6, L.R.
03.03.2010, N. 9.
2)
IL VERSAMENTO INTERESSANTE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE) DEVE ESSERE EFFETTUATO SUL
SEGUENTE CONTO CORRENTE POSTALE: 10737641
intestato a COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE) – causale del versamento: PER RACCOLTA FUNGHI – TERRITORIO COMUNE DI ROCCA S. MARIA – PERIODO DAL ……………..
AL ……………………….
3)
LE QUOTE DETERMINATE DALLA CITATA LEGGE REGIONALE SONO LE SEGUENTI:
|
|
VALIDITA’
giorni consecutivi |
IMPORTO |
|
1 |
01 (uno) |
€ 07,00 |
|
2 |
03 (tre) |
€ 15,00 |
|
3 |
07 (sette) |
€ 30,00 |
|
4 |
30 (trenta) |
€ 60,00 |
Il
Responsabile del procedimento è il Sig. Sacchetti Fabrizio –
086163122-086163314.
+
STRALCIO DELL’ART. 8 DELLA L.R. 8
novembre 2006, n. 34
Così come sostituito
dall’art. 6 dalla
L.R. 03.03.2010 n. 9
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN ABRUZZO
Art. 6
(Sostituzione
dell’art. 8 della L.R. n. 34/2006)
1. L’art. 8 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è
sostituito dal seguente:
“Art.
8
Permessi temporanei per i non
residenti in Regione
1. I non residenti in
Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla
raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei
Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un
modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa,
nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da
effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le
entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in
sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta
dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché
per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia
micologica, di cui all’art. 23, comma 1, come stabilito nell’art. 23, comma 2.
2. I non residenti in
Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune
interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di
autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra
regionali.
3. I permessi temporanei giornalieri possono essere
rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l’indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In
alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto
corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il
Comune del territorio interessato dalla raccolta.
4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010
– 2015 in:
a) € 7 (sette) per un giorno;
b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi;
c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni
consecutivi;
d) € 60 (sessanta) per un mese.
5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con
cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.
6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli
articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei
vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.
7. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono
proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione
Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in
base all’Art. 3”.