COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA – Provincia di Teramo

 

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

 da parte dei non residenti nella regione abruzzo 

L.R. ABRUZZO  8 novembre 2006, n. 34, art. 8 e s.m.i.

 

 

1)       L’Articolo 8 della L.R. 8.11.2006, cosi’ come  sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 9 del 03-03-2010 prevede che, per la raccolta dei funghi spontanei nella regione abruzzo da parte di residenti in altre regioni, gli interessati necessitano di appositi permessi temporanei rilasciati dal comune interessato alla raccolta, previo versamento di una quota determinata in base al periodo autorizzato e salvo possesso di tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato dalla propria regione di appartenenza. “In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validita’ del permesso ed il comune del territorio interessato alla raccolta” (comma 3, art. 6, L.R. 03.03.2010, N. 9.

 

2)       IL VERSAMENTO INTERESSANTE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE) DEVE ESSERE EFFETTUATO SUL SEGUENTE CONTO CORRENTE POSTALE: 10737641 intestato a COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE) – causale del versamento: PER RACCOLTA FUNGHI – TERRITORIO COMUNE DI ROCCA S. MARIA – PERIODO DAL …………….. AL ……………………….

 

3)       LE QUOTE  DETERMINATE  DALLA CITATA LEGGE REGIONALE SONO LE SEGUENTI:

 

VALIDITA’

giorni consecutivi

IMPORTO

1

01 (uno)

€ 07,00

2

03 (tre)

€ 15,00

3

07 (sette)

€ 30,00

4

30 (trenta)

€ 60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Sacchetti Fabrizio – 086163122-086163314.

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STRALCIO DELL’ART. 8 DELLA  L.R. 8 novembre 2006, n. 34

Così come sostituito dall’art. 6  dalla L.R. 03.03.2010 n. 9

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN ABRUZZO

 

Art. 6

(Sostituzione dell’art. 8 della L.R. n. 34/2006)

1. L’art. 8 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Permessi temporanei per i non residenti in Regione

1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all’art. 23, comma 1, come stabilito nell’art. 23, comma 2.

2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali.

3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l’indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.

4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010 – 2015 in:

a) € 7 (sette) per un giorno;

b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi;

c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi;

d) € 60 (sessanta) per un mese.

5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.

6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all’Art. 3”.